Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi Gli iscritti alle Scuole di dottorato hanno l'obbligo di presenza ai seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta. E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l'esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita' e per gravi e documentate ragioni di salute. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al precedente comma del presente articolo deve essere espressamente autorizzata dal collegio dei docenti. Cessata la causa dell'assenza, spetta al collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno, ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d'anno godra' di una borsa di studio decurtata della quota gia' corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di master di primo e di secondo livello.