Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I candidati saranno ammessi alla Scuola o al corso di  dottorato,
con Decreto del Rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo
la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di
posti messi a concorso per ciascuna Scuola o corso di dottorato. 
    La graduatoria finale e' unica. I candidati  saranno  ammessi  al
corso di dottorato, con Decreto del Rettore, accertata la regolarita'
degli atti, secondo la  graduatoria  generale  di  merito  fino  alla
concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascun corso di
dottorato. In caso di rinuncia da parte degli  aventi  diritto  entro
dieci giorni dall'inizio del  corso  o  per  mancata  iscrizione  nei
termini previsti, subentreranno altri candidati secondo  l'ordine  di
graduatoria. 
    In caso di utile collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diverse
Scuole, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo  corso  di
dottorato. 
    Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita'  nel
concorso possono essere ammessi ai corsi  anche  in  sovrannumero,  a
condizione che il Dottorato cui partecipino riguardi la  stessa  area
scientifico disciplinare della ricerca per la  quale  sono  destinati
gli assegni. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione Europea che  risultassero
idonei, saranno ammessi al dottorato  senza  borsa  di  studio  e  in
soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti   istituiti   con
arrotondamento all'unita' per eccesso. 
    La  graduatoria  degli  idonei  verra'  resa  pubblica   mediante
pubblicazione      nella       pagina       web       di       Ateneo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011