Art. 10 
 
 
                           Borse di Studio 
 
 
    Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a  seguito
di  finanziamenti  di   soggetti   pubblici   o   privati   acquisiti
successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma prima della
conclusione del relativo concorso. 
    Le borse finanziate da enti esterni  saranno  erogate  unicamente
dopo la  formalizzazione  dei  relativi  atti  convenzionali  e  dopo
l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo. 
    Le  borse  esterne  non  legate  a  ricerche  specifiche  saranno
assegnate ai primi in graduatoria. 
    Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio  e'
di € 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa. 
    Coloro  che  vorranno  accedere  all'erogazione  della  borsa  di
studio, dovranno allegare alla  domanda  di  partecipazione  apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione   (ALL.D)   reperibile
all'indirizzo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011, dalla quale risulti  il  non  superamento  di
detto limite. 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
    L'importo annuo lordo della  borsa  di  studio  e'  pari  a  Euro
16.067,48, comprensiva degli  oneri  a  carico  dell'Amministrazione,
erogato in rate mensili di uguale importo. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato  del  cinquanta  per
cento per i periodi di permanenza all'estero. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  tranne
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare  con  soggiorni  all'estero  l'attivita'  di  ricerca   del
dottorando.