Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La Commissione  giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  a
ciascuna Scuola o corso di dottorato di ricerca  sara'  nominata  dal
Rettore su proposta  del  Consiglio  della  scuola  a  cui  il  corso
afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori  e
ricercatori universitari di ruolo,  anche  di  Atenei  non  italiani,
afferenti alle  aree  scientifico-disciplinari  a  cui  il  corso  di
dottorato si riferisce La commissione puo'  essere  integrata  da  un
massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito  delle
universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con  una
votazione non inferiore a 40/60.  Alla  fine  della  prova  orale  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale  si
ritiene superata se il  candidato  ha  conseguito  una  votazione  di
almeno 40/60. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.