Art. 6 Commissioni giudicatrici La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a ciascuna Scuola o corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della scuola a cui il corso afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche di Atenei non italiani, afferenti alle aree scientifico-disciplinari a cui il corso di dottorato si riferisce La commissione puo' essere integrata da un massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si ritiene superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.