Art. 7 Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi alla Scuola o al corso di dottorato, con Decreto del Rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascuna Scuola o corso di dottorato. La graduatoria finale e' unica. I candidati saranno ammessi al corso di dottorato, con Decreto del Rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. In caso di rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio del corso o per mancata iscrizione nei termini previsti, subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di diverse Scuole, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi anche in sovrannumero, a condizione che il Dottorato cui partecipino riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea che risultassero idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. La graduatoria degli idonei verra' resa pubblica mediante pubblicazione nella pagina web di Ateneo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV I-ciclo-a.a.-2010-2011