Art. 2 Requisiti di ammissione alla selezione Sono ammessi alle selezioni, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o di laurea Specialistica o Magistrale (Nuovo Ordinamento) conseguito in Italia o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge. Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero e non gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana. In tal caso e' necessario richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato ed, al fine di consentire opportunamente al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo di studio, di esso dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il titolo sara' valutato dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato per il quale si intende concorrere. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti. Sono ammessi alle selezioni, con riserva, anche coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea o Specialistica o Magistrale (Nuovo Ordinamento) al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro il giorno precedente la data della prova scritta.