Art. 2 
 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    Sono ammessi alle selezioni,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di  laurea
(Vecchio Ordinamento) o di laurea Specialistica o  Magistrale  (Nuovo
Ordinamento) conseguito in Italia  o  di  analogo  titolo  accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge. 
    Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in
possesso di analogo titolo accademico  conseguito  all'estero  e  non
gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana.  In  tal  caso  e'
necessario   richiederne   l'equipollenza    unicamente    ai    fini
dell'ammissione al Dottorato ed, al fine di consentire opportunamente
al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo di studio, di  esso
dovra' essere prodotta anche  una  traduzione  in  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione Europea. Il titolo sara' valutato dal  Collegio
dei  Docenti  del  Corso  di  Dottorato  per  il  quale  si   intende
concorrere. 
    Per i cittadini italiani in  possesso  di  un  titolo  accademico
straniero, che non sia stato  gia'  dichiarato  equipollente  ad  una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti. 
    Sono ammessi alle selezioni, con riserva, anche coloro  che,  pur
non essendo in possesso del  diploma  di  laurea  o  Specialistica  o
Magistrale (Nuovo Ordinamento) al momento della  presentazione  della
domanda, lo conseguiranno entro il giorno precedente  la  data  della
prova scritta.