Art. 6 Ammissione ai Corsi La graduatoria finale per ciascun Dottorato e' unica. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi Corsi di Dottorato, il Candidato dovra' esercitare l'opzione per un solo Corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva, entro e non oltre sette giorni dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di tutti i Corsi. I Candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentreranno altrettanti Candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca o abbiano gia' frequentato e abbandonato per documentate cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di dottorato, in caso di utile collocamento in graduatoria sono ammessi a posto di Dottorato senza borsa di studio. I Candidati gia' ammessi con riserva alle prove selettive ai sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di utile collocamento in graduatoria possono accedere al Corso rispettivamente: a) previo parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito al riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero; b) previo effettivo conseguimento del titolo necessario entro il giorno antecedente la data fissata per la prova scritta. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca ha la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio posto in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Inoltre, la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.