Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai Corsi 
 
 
    La graduatoria finale per ciascun Dottorato e' unica. In caso  di
utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi
Corsi di Dottorato, il Candidato dovra' esercitare l'opzione  per  un
solo Corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva,  entro
e  non  oltre  sette   giorni   dall'avvenuta   pubblicazione   delle
graduatorie di tutti i Corsi. I Candidati saranno  ammessi  ai  corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero  dei
posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce  degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio  del
Corso, subentreranno altrettanti  Candidati  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli
fini del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza  in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo. 
    I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di
Ricerca o abbiano gia'  frequentato  e  abbandonato  per  documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di dottorato, in caso
di  utile  collocamento  in  graduatoria  sono  ammessi  a  posto  di
Dottorato senza borsa di studio. 
    I Candidati gia' ammessi con  riserva  alle  prove  selettive  ai
sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di  utile  collocamento
in graduatoria possono accedere al Corso rispettivamente:  a)  previo
parere  favorevole  del   Collegio   dei   Docenti   in   merito   al
riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero;  b)  previo
effettivo  conseguimento  del  titolo  necessario  entro  il   giorno
antecedente la data fissata per la prova scritta. 
    Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13  agosto  1984,  il
pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato  di  Ricerca  ha  la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso  ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le   condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. Il pubblico dipendente ammesso a Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca senza borsa  di  studio  posto  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. 
    Inoltre, la frequenza ai Corsi di  Dottorato  di  Ricerca,  senza
borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione  del  Collegio
dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico  che  privato  e
con lo svolgimento di attivita' libero professionale.