Art. 9 Frequenza e obblighi dei Dottorandi I Dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il loro curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il periodo richiesto dal Collegio dei Docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. Entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i Dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti, con proprio deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai Dottorandi, certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di grave e documentata malattia, la sospensione o l'esclusione dal Corso e' disposta su motivata decisione del Collegio dei Docenti, previa verifica dei risultati conseguiti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. Il Dottorando di Ricerca senza borsa di studio e' tenuto al pagamento delle tasse Universitarie giuste deliberazioni, in merito, degli Organi Accademici.