Art. 9 
 
 
                 Frequenza e obblighi dei Dottorandi 
 
 
    I Dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita'  le  attivita'
previste per il loro curriculum formativo e  a  dedicarsi  con  pieno
impegno e per il  periodo  richiesto  dal  Collegio  dei  Docenti  ai
programmi di studio individuale e guidato e  allo  svolgimento  delle
attivita' di ricerca assegnate. 
    Entro la  data  stabilita  dal  Collegio  dei  Docenti,  ai  fini
dell'organizzazione delle prove annuali  di  verifica,  i  Dottorandi
sono  tenuti  a  presentare  al  Collegio   una   relazione   scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i  risultati  conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte. 
    Alla fine di ciascun anno il Collegio dei  Docenti,  con  proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca  svolta  dai  Dottorandi,
certificata  la  frequenza,  ne   proporra'   l'ammissione   all'anno
successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di
grave e documentata malattia, la sospensione o l'esclusione dal Corso
e' disposta su motivata decisione del Collegio  dei  Docenti,  previa
verifica dei risultati conseguiti. In caso di sospensione  di  durata
superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso,  non  puo'
essere erogata la borsa di studio. 
    Il Dottorando di Ricerca senza  borsa  di  studio  e'  tenuto  al
pagamento delle tasse Universitarie giuste deliberazioni, in  merito,
degli Organi Accademici.