Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3. dell'art. 4 del presente bando. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prima prova scritta. 2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato: a) titoli militari (fino a punti 2/30): diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole militari: punti 1/30; aver svolto servizio quale Ufficiale in ferma prefissata: punti 1/30; b) voto della laurea prevista per la partecipazione al concorso (fino a punti 1/30): voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30; voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30; voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30; voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30; c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a punti 7/30): dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30; specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata: fascia A: ortopedia e traumatologia, anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, chirurgia generale, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina d'urgenza-emergenza, medicina legale: punti 6/30; frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione di cui sopra: punti 5/30; fascia B: patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, malattie dell'apparato cardiovascolare, neurologia, ginecologia e ostetricia: punti 3/30; tutte le altre specializzazioni medico-chirurgiche previste nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68: punti 1,5/30; corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area medico-chirurgica e master di II livello in area medico-chirurgica, post-lauream: punti 1/30; corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3/30 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8/30 complessivamente; d) titoli valutabili per tutte le tipologie di posti a concorso: pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico esclusivamente su argomenti attinenti ai posti per i quali si concorre, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea (solo se dichiarate nella domanda): punti da 0,20/30 a 1/30 per ciascuna pubblicazione, fino ad un massimo di 3/30 complessivamente. La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione stessa, all'importanza della rivista (Impact Factor), alla continuita' e ai contenuti dei singoli lavori, all'eventuale collaborazione di piu' autori; e) ulteriori titoli fino a punti 2/30: per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30; per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30.