Art. 13 
 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it  e  www.marina.difesa.it  per
sostenere le prove pratiche e teoriche, da  effettuare  distintamente
per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate: 
      a) per tutti i candidati: 
        1) esecuzione di un brano a scelta dal candidato, tra  quelli
indicati all'allegato I del bando per lo strumento per  il  quale  si
concorre e uno studio di elevate difficolta' tecniche a scelta  della
commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato. 
        Qualora concorra per piu' posti, il candidato dovra' proporre
alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un  programma  d'esame
diverso; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice per lo strumento per il quale si concorre; 
        3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre  e  di  quelli  considerati  affini  secondo
l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati delle prime e seconde parti: 
        1) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono  la  banda  con   nozioni   inerenti   la   formazione   e
l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a  fiato  dal
piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; 
      c) per i soli candidati delle prime parti: 
        1) esecuzione a prima vista di uno  o  piu'  passi  solistici
scelti  dalla  commissione  esaminatrice,   tratti   dal   repertorio
bandistico, con accompagnamento della banda. 
    I  candidati  orchestrali  della  banda  musicale  della   Marina
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    Le prove pratiche potranno essere  interrotte  dalla  commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde  parti  e
non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove, sara' considerato  rinunciatario  ed  escluso
dal concorso.