Art. 4 
 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria  
 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  la  Direzione  generale  del
personale  e  della  formazione  del  Ministero  della  giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi  inoltra  alle  competenti   amministrazioni   regionali   la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di  lavoratori  pari
al doppio dei posti  da  ricoprire,  secondo  quanto  indicato  nella
tabella A. 
    2. Le specifiche professionali  per  il  profilo  di  ausiliario,
secondo il vigente C.C.N.I., sono: «Conoscenze tecniche di  base  per
lo svolgimento dei  compiti  assegnati,  acquisibili  con  la  scuola
dell'obbligo; capacita' manuali e/o tecnico-operative, riferite  alla
propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con  capacita'
organizzative di tipo semplice». I relativi  contenuti  professionali
sono: «Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle
correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che,  senza
pregiudizio per  il  recupero  delle  energie  psicofisiche,  possono
svolgere anche mansioni attribuite all'operatore  giudiziario  quando
non  impegnati  nelle  mansioni  proprie  del  profilo.  In  caso  di
temporanea o definitiva perdita dell'idoneita' alla guida le mansioni
individuate  come  esigibili  dall'operatore  giudiziario   diventano
esclusive ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001». 
    3. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti  di
area  vasta,  laddove  previsto  dalla  normativa  regionale),  entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale  e
motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione  i  lavoratori
nel numero richiesto. Nel caso  in  cui,  all'esito  della  prova  di
idoneita' di cui all'art. 6 e delle  procedure  assunzionali  di  cui
all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale
del personale e della formazione procedera'  a  richiedere  ulteriori
nominativi. 
    4.  All'esito  della  richiesta  di  avviamento,   per   ciascuna
circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale,  in
coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara'  formata  una
singola graduatoria, comprensiva di un numero di  candidati  pari  al
doppio dei posti da  ricoprire,  nel  pieno  rispetto  delle  singole
normative regionali, coordinate con le disposizioni applicabili  alla
presente procedura contenute in leggi dello Stato, e tenuto  comunque
conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5. 
    5. Gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e  nel  rispetto
dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare  massima
diffusione del presente avviso. 
    6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio  gli  elenchi  dei  nominativi  dei
lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria  e
con  espressa  indicazione   del   punteggio,   completi   dei   dati
identificativi, del  codice  fiscale,  dell'indirizzo  di  residenza,
nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito  telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno  comunicare  formalmente
un  indirizzo  diverso  da  quello  di  residenza,  presso  il  quale
intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per
comunicazioni  con  carattere  di  urgenza,  un  indirizzo  di  posta
elettronica o un recapito cellulare. 
    7.  Nelle  graduatorie  sono  riportati,  con  adeguata  evidenza
grafica: 
      a. le generalita' di ogni singolo lavoratore e ogni  suo  utile
dato identificativo, come indicato nel precedente comma 6; 
      b. il  punteggio  ottenuto  sulla  sola  base  della  normativa
regionale applicabile; 
      c. l'eventuale punteggio aggiuntivo  ai  sensi  del  successivo
art. 5; 
      d.  l'eventuale  qualita'  di  riservatario,   ai   sensi   del
successivo art. 8.