Art. 4 Avvio a selezione e formazione della graduatoria 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella tabella A. 2. Le specifiche professionali per il profilo di ausiliario, secondo il vigente C.C.N.I., sono: «Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo; capacita' manuali e/o tecnico-operative, riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacita' organizzative di tipo semplice». I relativi contenuti professionali sono: «Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all'operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo. In caso di temporanea o definitiva perdita dell'idoneita' alla guida le mansioni individuate come esigibili dall'operatore giudiziario diventano esclusive ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001». 3. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui, all'esito della prova di idoneita' di cui all'art. 6 e delle procedure assunzionali di cui all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale del personale e della formazione procedera' a richiedere ulteriori nominativi. 4. All'esito della richiesta di avviamento, per ciascuna circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara' formata una singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire, nel pieno rispetto delle singole normative regionali, coordinate con le disposizioni applicabili alla presente procedura contenute in leggi dello Stato, e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5. 5. Gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima diffusione del presente avviso. 6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico. I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta elettronica o un recapito cellulare. 7. Nelle graduatorie sono riportati, con adeguata evidenza grafica: a. le generalita' di ogni singolo lavoratore e ogni suo utile dato identificativo, come indicato nel precedente comma 6; b. il punteggio ottenuto sulla sola base della normativa regionale applicabile; c. l'eventuale punteggio aggiuntivo ai sensi del successivo art. 5; d. l'eventuale qualita' di riservatario, ai sensi del successivo art. 8.