Art. 4 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
    1. La domanda di ammissione  all'esame  di  Stato  dovra'  essere
presentata esclusivamente in modalita'  telematica.  A  tal  fine,  a
decorrere dal 3 febbraio  2020,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali   rendera'   disponibile   sul   sito    internet
istituzionale  www.lavoro.gov.it  la  procedura  per  presentare   la
domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto. 
    2. L'accesso alla procedura avverra'  esclusivamente  tramite  le
credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla
domanda. 
    3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a
pena  di  inammissibilita',  entro  il  16  luglio  2020,   inserendo
nell'apposito campo il seriale contenuto nella  marca  da  bollo  del
valore di euro 16,00 (sedici/00). 
    4. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di  procedere  alla  rettifica  della  stessa
entro il termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il  medesimo
termine il candidato puo'  effettuare  l'annullamento  della  domanda
inviata. 
    5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    6. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
    6.1. 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento postale, nonche'  il  recapito  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata  -  PEC.  A  tal  fine  il
candidato è tenuto a  comunicare  tempestivamente  con  la  medesima
modalita' telematica ogni variazione della  residenza,  del  recapito
telefonico o dell'indirizzo. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato
o di mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato nella domanda; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
    6.2. 
    Di essere in possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio Universitario Nazionale (CUN): 
      A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero  diploma
universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
      B.  laurea  triennale  o  laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del 23 ottobre 2012: 
        Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
        Classe     L-16:     scienze      dell'amministrazione      e
dell'organizzazione; 
        Classe  L-18:  scienze   dell'economia   e   della   gestione
aziendale; 
        Classe L-33: scienze economiche; 
        Classe   L-36:   scienze   politiche   e   delle    relazioni
internazionali. 
      Laurea magistrale appartenente a: 
        Classe LM-56: scienze dell'economia; 
        Classe LM-62: scienze della politica; 
        Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
        Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
        Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
      C. I titoli di studio equiparati di cui ai decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio  equiparati  ai  sensi  del  decreto  interministeriale  11
novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento  equipollenti
a quelli di cui alla lettera A. 
      D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  Universitario  Nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
      E. I candidati che siano in possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
    6.3. 
      Di essere  in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della pratica professionale. 
    7. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data  una
indicazione diversa alla lett. D) del precedente  punto  4.2,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    8. Alla domanda deve essere allegata, a pena  di  non  ammissione
all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento  della  tassa
di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4  della  legge  8  dicembre
1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le  modalita'  di  cui  al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T); 
    9.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p.. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.