Art. 13 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa. 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.