Art. 4 
 
        Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - 
                        Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato
nella regione sede del Collegio competente ad attestare  il  possesso
del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico indicato nella Tabella A,  devono  pero'  essere  inviate  al
Collegio di appartenenza che provvedera'  agli  adempimenti  previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite Posta elettronica certificata -  PEC:   fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      c) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati  sia  dall'istituto  scolastico  sia  dal  Collegio,
redatta su carta intestata, recante  la  firma  dell'incaricato  alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione  ed  il  numero  di
protocollo. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  12  del   Regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. 
    Nei casi in cui venga  accertata  la  mancanza  o  la  irregolare
documentazione di  uno  dei  requisiti  indicati  nell'art.  2  della
presente  ordinanza  o  nei  casi  in  cui  si  verifichino  frodi  o
comportamenti contrari alle norme relative ai  doveri  dei  candidati
durante lo  svolgimento  delle  prove,  le  commissioni  esaminatrici
dispongono con  provvedimento  motivato  l'annullamento  delle  prove
eventualmente gia' sostenute e  l'esclusione  degli  interessati  dal
proseguimento degli esami.