Art. 4 
 
    I componenti effettivi della suindicata commissione  giudicatrice
non possono far parte di altre  commissioni  giudicatrici  presso  la
Sapienza, per lo stesso settore  scientifico-disciplinare  e  per  la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo  di  un  anno
decorrente dalla data del presente decreto di nomina.