Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 11 dell'art. 3 «Domanda di partecipazione» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: «11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8, salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti sul sito www.carabinieri.it nell'area dedicata al concorso, prima dell'effettuazione della prova scritta.»