Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  11  dell'art.  3
«Domanda di partecipazione» del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0179613 del 7 maggio 2020  e'  integralmente  sostituito  dal
seguente: 
    «11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra'  essere
consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di  cui
all'art. 8, salvo  eventuali  successive  modifiche  della  procedura
medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di  notifica
per  tutti  i  concorrenti  sul   sito   www.carabinieri.it nell'area
dedicata al concorso, prima dell'effettuazione della prova scritta.»