Art. 4 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. La valutazione dei candidati avverra' unicamente in base  alla
prova orale, secondo il punteggio  attribuito  dai  componenti  della
commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30
gennaio 2020. 
    2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane  fermo  quanto
stabilito dal predetto art. 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1
del 30 gennaio 2020.