Art. 4 Valutazione dei candidati 1. La valutazione dei candidati avverra' unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020. 2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto art. 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.