Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul  sito
dell'Ateneo e della Gazzetta Ufficiale decorre il termine  di  trenta
giorni per la presentazione, da parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione del commissari. 
 
      Roma, 17 luglio 2020 
 
                                               Il direttore: Lettieri