Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 «Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e' obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al bando; per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nell'appendice al bando. 2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni.»