Art. 6 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della  sezione
2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Arma  dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del  16  dicembre
2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      «2.6. Prova di conoscenza della lingua  inglese  (art.  17  del
bando). 
    I concorrenti idonei al termine degli  accertamenti  attitudinali
saranno sottoposti alla prova obbligatoria di conoscenza della lingua
inglese. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso,  salvo  quanto  riportato  nell'art.  6,
comma 7 del bando. 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche  concernenti
la sede di svolgimento della prova di conoscenza della  lingua  sara'
reso noto, con le modalita' di cui all'art. 6,  comma  9  del  bando,
indicativamente a partire dal 14 maggio 2020. 
    La prova consistera' in una  prova  scritta,  la  cui  durata  e'
fissata in non meno di 40 minuti, che prevede la somministrazione  di
non meno di 30 quesiti a risposta multipla. Al  termine  della  prova
scritta sara' assegnata ad ogni candidato una votazione  espressa  in
trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta  e
0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Supereranno la
prova e saranno ammessi al prosieguo del  concorso  i  candidati  che
conseguiranno una votazione minima di 18/30. 
    La votazione  finale  cosi'  ottenuta  determinera'  per  ciascun
candidato  l'attribuzione  di   un   punteggio   incrementale   cosi'
ripartito: 
      a) da 18/30 a 21/30: punti 0,5; 
      b) da 22/30 a 24/30: punti 1; 
      c) da 25/30 a 27/30: punti 1,5; 
      d) da 28/30 a 30/30: punti 2. 
    Il mancato superamento dell'accertamento della  conoscenza  della
lingua inglese non preclude, comunque, il prosieguo del concorso.»