Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del bando). I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti alla prova obbligatoria di conoscenza della lingua inglese. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 6, comma 7 del bando. Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche concernenti la sede di svolgimento della prova di conoscenza della lingua sara' reso noto, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 9 del bando, indicativamente a partire dal 14 maggio 2020. La prova consistera' in una prova scritta, la cui durata e' fissata in non meno di 40 minuti, che prevede la somministrazione di non meno di 30 quesiti a risposta multipla. Al termine della prova scritta sara' assegnata ad ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Supereranno la prova e saranno ammessi al prosieguo del concorso i candidati che conseguiranno una votazione minima di 18/30. La votazione finale cosi' ottenuta determinera' per ciascun candidato l'attribuzione di un punteggio incrementale cosi' ripartito: a) da 18/30 a 21/30: punti 0,5; b) da 22/30 a 24/30: punti 1; c) da 25/30 a 27/30: punti 1,5; d) da 28/30 a 30/30: punti 2. Il mancato superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese non preclude, comunque, il prosieguo del concorso.»