Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    Le prove scritte consistono nella redazione di: 
      un parere motivato in materia di diritto amministrativo; 
      un parere motivato o atto defensionale in  materia  di  diritto
civile e diritto processuale civile oppure in materia di diritto  del
lavoro e/o legislazione sociale. 
    Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi  a
partecipare alla prova orale tutti i candidati che abbiano  riportato
il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.