Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova  scritta  di
preselezione, dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali
di merito, composta da quattro ufficiali della  Guardia  di  finanza,
membri; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica composta da tre ufficiali della Guardia di finanza,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza  e  da  almeno  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno otto ufficiali della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri; 
      f)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»,  composta  da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a)  di  personale   di   sorveglianza,   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.