Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  per  l'accesso  al
ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia  -
direttore generale della pubblica  sicurezza,  e'  presieduta  da  un
prefetto,  ed  e'  composta  da  due  dirigenti  della  carriera  dei
funzionari di polizia con qualifica non inferiore a primo  dirigente,
nonche' da due docenti in materie  giuridiche  di  scuola  secondaria
superiore. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera
dei funzionari di polizia con qualifica non superiore  a  commissario
capo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    5. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all'informatica,
la commissione  esaminatrice,  limitatamente  all'espletamento  delle
predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua inglese e  da
un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato del settore telematica. 
    7. La commissione esaminatrice potra' essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto la prova scritta  superino  le  mille
unita', di un numero di componenti tali da permettere, unico restando
il presidente, la  suddivisione  in  sottocommissioni,  nominando  un
segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.