Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  L'Amministrazione  nomina   una   commissione   esaminatrice,
competente per entrambi i codici di concorso di cui all'art. 1, comma
1 del bando sulla base dei criteri previsti dall'art. 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice,  competente  per   l'espletamento   degli   adempimenti
previsti dal  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  e
nominata  con  decreto  del  direttore  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione ed e' composta da  un  dirigente  di  prima  fascia  od
equiparato, con funzioni  di  presidente,  e  da  due  esperti  nelle
materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati  membri  aggiunti
per particolari materie. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenente alla terza area funzionale. 
    4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni.