Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in  due  prove  scritte  volte  ad
accertare le conoscenze teorico-pratiche ed una prova orale, come  da
allegato  programma  che  fa  parte  integrante  del  presente  bando
(allegato 2). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le
competenze trasversali, tecniche e  attitudinali,  la  maturita'  del
candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi.