Art. 7 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte volte ad accertare le conoscenze teorico-pratiche ed una prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (allegato 2). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali, tecniche e attitudinali, la maturita' del candidato. 2. I punteggi sono espressi in centesimi.