Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 3, dell'allegato F del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, e' sostituito dal seguente: «3. Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prova orale Le prove saranno articolate in due fasi distinte. La prima prova sara' costituita dal test di lingua inglese di sessanta quesiti a risposta multipla al quale sara' attribuito il seguente punteggio: votazione da 0/30 a 17,999: punti 0; votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4; votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8; votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12; votazione da 27/30 a 30/30: punti 15. Non e' previsto un punteggio minimo per il superamento della prova stessa. La seconda prova, della durata di quaranta minuti, consistera' in un colloquio su almeno quattro materie estratte tra quelle del primo gruppo e del secondo gruppo di tesi dei rispettivi programmi d'esame. La prova si intendera' superata se il candidato consegue una votazione di almeno 18/30». Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. Roma, 19 febbraio 2021 Il vice direttore generale: Croce