Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 3,  dell'allegato  F
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0260129  del  2  luglio
2020, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Accertamento della conoscenza della lingua  inglese  e  prova
orale 
    Le prove saranno articolate in due fasi distinte. 
    La prima prova sara' costituita dal test  di  lingua  inglese  di
sessanta quesiti a risposta multipla al  quale  sara'  attribuito  il
seguente punteggio: 
      votazione da 0/30 a 17,999: punti 0; 
      votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4; 
      votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8; 
      votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12; 
      votazione da 27/30 a 30/30: punti 15. 
    Non e' previsto un punteggio  minimo  per  il  superamento  della
prova stessa. 
    La seconda prova, della durata di quaranta minuti, consistera' in
un colloquio su almeno quattro materie estratte tra quelle del  primo
gruppo e del secondo gruppo di tesi dei rispettivi programmi d'esame.
La  prova  si  intendera'  superata  se  il  candidato  consegue  una
votazione di almeno 18/30». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa vigente. 
 
      Roma, 19 febbraio 2021 
 
                                    Il vice direttore generale: Croce