Art. 2 
 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  del
presente dispositivo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione al direttore del dipartimento, da parte dei  candidati,
di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non  sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause  di
incompatibilita' e le modifiche  dello  stato  giuridico  intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente
della commissione giudicatrice. 
    Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna e  reso
pubblico  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del  Dipartimento,
dell'Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 24 marzo 2021 
 
                                                  Il direttore: Lenzi