Art. 2 Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice. Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell'Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 24 marzo 2021 Il direttore: Lenzi