Art. 19 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame scritte e orale la commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e' approvata la graduatoria del concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, con valore di notifica a tutti gli effetti.