Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente: «1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame (compresa la prova di conoscenza della lingua inglese), nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra, potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.».