Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
sostituito dal presente: 
      «1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, la  graduatoria  degli  idonei  sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame  (compresa  la  prova  di
conoscenza della lingua inglese), nella valutazione  dei  titoli.  La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1, sara' approvata con decreto  dirigenziale.  Nel  decreto  di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso  si  terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore
della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non  ricoperti
dagli appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  di  cui  sopra,
potranno  essere  devoluti  a  favore  delle   altre   categorie   di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito.».