IL DIRETTORE GENERALE 
                  dell'ufficio scolastico regionale 
                    per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto l'art.  1,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  9  e 10  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con  modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti»,
che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il
fenomeno  del  ricorso  ai  contratti  a  tempo   determinato   nelle
istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in  ruolo
dei relativi supplenti, a bandire una  procedura  straordinaria,  per
titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e  secondo  grado,
su posto  comune  e  di  sostegno,  organizzata  su  base  regionale,
finalizzata  alla  definizione  di  una  graduatoria  di   vincitori,
distinta per regione, classe di concorso, tipo di  posto,  in  misura
pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici  dal  2020/2021
al 2022/2023 e  anche  successivamente,  fino  ad  esaurimento  della
graduatoria stessa; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e  3-bis  e  l'art.  400,
comma 9, il quale dispone che le  commissioni  per  i  concorsi,  per
titoli ed esami, dispongono di cento punti di  cui  quaranta  per  le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per  la  prova  orale  e
venti per i titoli; 
    Considerato  pertanto  opportuno,  in  assenza  di   disposizioni
speciali specifiche, assegnare ottanta punti alla  valutazione  della
prova scritta e venti punti alla valutazione dei titoli; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»; 
    Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico»,  in  particolare  l'art.
11, comma 14; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37,  comma  1,  il
quale prevede che i bandi di concorso per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni prevedono l'accertamento  della  conoscenza  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e della lingua  inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di  trattamento  tra  le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  recante
attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa  al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«codice dell'ordinamento militare» ed  in  particolare  gli  articoli
678, comma 9, e 1014; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»  e  in  particolare
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto-legge del 12 settembre  2013,  n.  104,  recante
«Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
    Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le
relative linee guida del 25 settembre 2019; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  recante
«Norme per la promozione dell'inclusione  scolastica  degli  studenti
con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  ed  in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,
numeri 87, 88 e 89 recanti,  rispettivamente,  norme  concernenti  il
riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici  e  dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e relative linee guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19   «Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre  2010,
n.  249,  recante  «Regolamento  concernente  la  definizione   della
disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16  novembre  2012,
n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo  della  scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma  dell'art.  1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020,
n. 201 recante «Disposizioni concernenti  i  concorsi  ordinari,  per
titoli ed esami, per il reclutamento  di  personale  docente  per  la
scuola secondaria di primo e secondo  grado  su  posto  comune  e  di
sostegno»; 
    Vista la direttiva 24 aprile 2018,  n.  3  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi  dell'art.  35,  comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  in  particolare
il punto 5; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del  19  aprile
2018, relativo  al  personale  del  comparto  istruzione  e  ricerca,
sezione scuola, per il triennio 2016-2018; 
    Considerato l'art. 1, comma  11,  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge  20  dicembre
2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i  termini
e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione  alla
procedura;  la  composizione  di  un   Comitato   tecnico-scientifico
incaricato di predisporre e validare i quesiti  relativi  alle  prove
scritte; i titoli valutabili e  il  punteggio  a  essi  attribuibile,
utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in
ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso
e  tipologia  di  posto;  la  composizione   delle   commissioni   di
valutazione e delle loro  eventuali  articolazioni;  l'ammontare  dei
diritti di segreteria dovuti per la  partecipazione  alla  procedura,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere  derivante
dall'organizzazione della medesima; 
    Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al  personale  del  comparto
istruzione e ricerca in attuazione  del  quale  l'amministrazione  ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei  giorni  29  e  30
gennaio 2020; 
    Vista  la  richiesta  di  acquisizione  di  parere  al  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 4 febbraio 2020; 
    Considerato che il Consiglio superiore della pubblica  istruzione
non ha reso il prescritto parere; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020  in
special modo l'art. 11 che ha sostituito  l'art.  18,  comma  1,  del
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020; 
    Visto  in  particolare   l'art.   18,   comma   1   del   decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con  il  quale  si  dispone
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti  del  testo
unico, l'ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi, per  titoli  ed  esami,  per  la  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento
slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia  (rectius  per  la
scuola  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  con  lingua  di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia  Giulia),  anche  avvalendosi   della   collaborazione
dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma  1,  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti  dal
bando nazionale; 
    Visto l'art. 425 e seguenti del  decreto  legislativo  16  aprile
1994,  n.  297,  contenente  norme  in  merito  al  reclutamento  del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18  dicembre  2014,
n. 913; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione  7
febbraio 2017, n. 53, con il  quale  l'Ufficio  per  l'istruzione  in
lingua  slovena  presso  l'Ufficio  scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia  e'  stato  investito  delle  funzioni  per  il
riconoscimento dei  titoli  professionali,  limitatamente  ai  titoli
rilasciati   dalla   Repubblica   di   Slovenia   e   per   l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena  e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto  il   decreto   del   direttore   generale   dell'USR   del
Friuli-Venezia Giulia di  Trieste  del  27  ottobre  2020,  n.  prot.
m_pi.AOODRFVG/10983  che  delega   al   dirigente   dell'Ufficio   II
l'indizione di appositi bandi per  le  procedure  concorsuali  citate
nelle premesse del succitato  decreto  per  posti  per  il  personale
docente presso le scuole con  lingua  d'insegnamento  slovena  e  con
insegnamento   bilingue   sloveno-italiano,   nonche'   la   gestione
complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l'adozione di
tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti; 
    Visti, inoltre, i protocolli  per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   presso   la
Presidenza    del    Consiglio    dei    ministri,    rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1.  Il  presente  decreto  disciplina  e  bandisce  la  procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per  l'immissione  in  ruolo,  su
posto comune e di sostegno, di docenti  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado. I posti a bando,  per  l'immissione  in  ruolo
nelle scuole con lingua  d'insegnamento  slovena  del  Friuli-Venezia
Giulia, sono suddivisi per tipologia di posto e  classe  di  concorso
come indicato nell'allegato A al presente decreto. 
    2. La procedura straordinaria e' bandita ed organizzata  su  base
regionale, avvalendosi dell'Ufficio II  per  l'istruzione  in  lingua
slovena. 
    3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a. Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c.  decreto-legge:  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
      d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; 
      e. Ufficio II - Ufficio di cui  all'art.  13,  comma  1,  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
      f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».