Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca. 
    2. Lo svolgimento delle  prove  concorsuali  rimane  assoggettato
alle  condizioni  ed  ai  limiti  delle  vigenti  norme  del  Governo
dell'emergenza  pandemica  da  COVID-19  ed  in   particolare   dalle
indicazioni di cui ai i protocolli per lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   presso   la
Presidenza    del    Consiglio    dei    ministri,    rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021  e  DFP-00025293-P-15/04/2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni. A tal fine, dieci giorni  prima  della
prova scritta sara' pubblicato apposito avviso circa le modalita'  di
partecipazione alla prova. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Trieste, 12 maggio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Beltrame 
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Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale  dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.