Art. 9 
 
             Condizioni personali ostative all'incarico 
            di presidente e componente delle commissioni 
 
    1.  Sono  condizioni   ostative   all'incarico   di   presidente,
componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data; 
      e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione  del
concorso,  essere  componenti  dell'organo  di   direzione   politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
      f. avere relazioni di  parentela,  affinita'  entro  il  quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; 
      g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla  data  di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei docenti; 
      h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata.