IL SOPRINTENDENTE dell'Opificio delle Pietre Dure Visti: il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e in particolare l'art. 142, che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario; la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze»; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»; la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» e in particolare l'art. 9, che ribadisce l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei dati personali»; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze», nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento; il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori [omissis...]»; il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro [omissis...]»; il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02»; il decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Regolamento della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze»; il parere di conformita' espresso, dalla commissione tecnica, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza l'Opificio delle Pietre Dure, all'istituzione e all'attivazione del corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea, LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 169, regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance; il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, articolazione degli uffici di livello non generale; il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1 «Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il turismo e' rinominato Ministero della cultura». Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto, per l'anno accademico 2021-2022, un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 33° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, nel seguente percorso formativo professionalizzante (da ora PFP): PFP 3 - Materiali e manufatti tessili e in pelle: cinque posti.