Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  del
prescritto diploma di laurea e degli  altri  requisiti  previsti  dal
presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: 
      a) un posto a coloro che sono  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui all'art. 4,  comma  3,  n.  4),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche,  per  l'assegnazione  agli  istituti  penitenziari   della
Provincia di Bolzano; 
      b) dodici posti al coniuge e ai  figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado  se  unici  superstiti,
del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa   di   servizio
appartenente alle Forze di polizia o  alle  Forze  armate,  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,  convertito  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2010,  n.  30,  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; 
      c) due posti agli Ufficiali che hanno terminato senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.