Art. 3 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; d) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2; e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) essere in possesso di laurea magistrale o specialistica rientrante tra le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico di cui al decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguita presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato: 1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); 2) classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); 3) classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); 4) classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77); 5) classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); 6) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); 7) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); 8) classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S); 9) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); 10) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); 11) classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S). Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita' della Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree magistrali o specialistiche sopra indicate, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione 9 luglio 2009. g) per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di laurea di cui alla lettera f), del comma 1, del presente articolo, che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 3. Non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi, altresi', coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso, l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.