Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale  e
delle   risorse,   e'   composta    da    un    dirigente    generale
dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente  e  da
altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla  carriera  dei
funzionari del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non
inferiore a dirigente aggiunto, di  cui,  almeno  uno,  in  forza  al
contingente  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile   e   di
comunita'. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    3. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  e  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di uno o piu' componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.