Art. 7 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 1) prova preliminare, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 8; 2) prove scritte; 3) prove di efficienza fisica; 4) accertamenti psico-fisici; 5) accertamenti attitudinali; 6) prova orale. 2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso. 3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, di cui al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni. 4. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso, ai sensi del citato art. 259 del decreto-legge n. 34/2020. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it