Art. 7 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      1) prova preliminare, qualora sia disposta  come  previsto  dal
successivo art. 8; 
      2) prove scritte; 
      3) prove di efficienza fisica; 
      4) accertamenti psico-fisici; 
      5) accertamenti attitudinali; 
      6) prova orale. 
    2. Il mancato superamento di una  delle  prove  o  di  uno  degli
accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso. 
    3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del  contagio  da  COVID-19,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute di concerto  con  il  Ministro  della  pubblica
amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma
5,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34   e   successive
modificazioni. 
    4. Il direttore generale del personale e delle risorse,  al  fine
di  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del  contagio  da
COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente
concorso, ai sensi del citato art. 259 del decreto-legge n. 34/2020. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it