Art. 8 Eventuale prova preliminare 1. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', l'ammissione alle prove d'esame sara' preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale prova preliminare saranno pubblicate sul sito www.giustizia.it - nella scheda di sintesi del concorso, a far data dal 30 settembre 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti. 5. La mancata presentazione del candidato alla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.