Art. 8 
 
                     Eventuale prova preliminare 
 
    1. Qualora il  numero  dei  candidati  superi  le  mille  unita',
l'ammissione  alle  prove  d'esame  sara'  preceduta  da  una   prova
preliminare consistente in una serie di domande  a  scelta  multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 
    2. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta  multipla,  l'Amministrazione  e'  autorizzata  ad  avvalersi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    3. La commissione  stabilisce  preventivamente  il  numero  delle
domande  da  predisporre,  la  durata  della  prova,  i  criteri   di
valutazione e di attribuzione dei punteggi. 
    4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale  prova
preliminare saranno pubblicate  sul  sito  www.giustizia.it  -  nella
scheda di sintesi del concorso, a far data dal 30 settembre 2021, con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5.  La  mancata  presentazione  del  candidato  alla   prova   di
preselezione, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal
concorso.