Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i cittadini italiani che, alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione: 
        1) abbiano compiuto il 18° anno di eta'  e  non  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato  di
cinque anni per i militari dell'Arma  dei  carabinieri,  delle  Forze
armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio; 
    Si prescinde dal limite massimo  di  eta'  per  gli  allievi  del
Centro addestramento musicale,  di  cui  all'art.  1509  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e per gli  orchestrali  della  banda
musicale dell'Arma dei  carabinieri  che  concorrono  per  una  parte
superiore a quella di appartenenza; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3)  abbiano  conseguito,  al  termine  dell'anno   scolastico
2021/2022, il diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'ammissione ai corsi  universitari  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, nonche' diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero  l'equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri)
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8. Il candidato che non sia
ancora in possesso del provvedimento di  equipollenza  o  equivalenza
dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 
        4) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo n. 66/2010),
che costituisce parte integrante del presente bando. L'ammissione dei
candidati che abbiano  conseguito  titoli  di  studio  all'estero  e'
subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto; 
        5)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
        6) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        8) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti  non  colposi  ne'  si   trovino   in   situazioni   comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione  dello  stato  di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 
        9) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  l'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        10)  se  candidati  di  sesso  maschile,  non   siano   stati
dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, fatto salvo il  caso  di  soggetti  che  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono
stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636  del  decreto
legislativo n. 66/2010. In tal caso, la dichiarazione  dovra'  essere
esibita all'atto della presentazione agli  accertamenti  psico-fisici
di cui all'art. 8; 
        11) se militare (non appartenente all'Arma dei  carabinieri),
non  siano  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  conseguente  a
procedimento penale per delitto non colposo che non si  sia  concluso
con sentenza irrevocabile pronunciata  ai  sensi  dell'art.  530  del
codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non
sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso; 
      b) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  ai  ruoli
degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri nonche' gli
allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1,  lettera
a), dovranno: 
        1) essere idonei al servizio militare incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8; 
        2) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della «consegna»; 
        3) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
«nella media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti; 
        4) non essere stati giudicati inidonei, nell'ultimo  biennio,
all'avanzamento al grado superiore o risultati non  in  possesso  dei
prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale; 
        5) non essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per  una
durata non inferiore a 60 giorni; 
        6)  non  siano   sottoposti   a   procedimento   disciplinare
conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non  si
sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione  perche'  il
fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso. 
    2. I requisiti di cui al comma 1,  fatta  eccezione  per  l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato all'art. 3 e mantenuti fino alla
nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri,
pena l'esclusione  dal  concorso  e  ferme  restando  le  ipotesi  di
espulsione in qualsiasi momento dal corso, previste dall'art. 599 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.