Art. 3 Ricusazione Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' membri della Commissione. Decorso tale termine e, comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Roma, 22 dicembre 2021 Il direttore: Gaudenzi