Art. 11 
 
         Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 
 
    1. I titoli di preferenza sono quelli previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente  comma
1, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    3.  Il  possesso  dei  requisiti  di  accesso,  dei   titoli   di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza  dovra'  essere
documentato esclusivamente con le  modalita'  indicate  nel  presente
bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 
    4. L'amministrazione si avvale  dei  candidati  risultati  idonei
alla  presente  selezione  per  le  eventuali  sostituzioni  che   si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 
    5. La graduatoria ha  validita'  sino  alla  pubblicazione  della
graduatoria relativa al reclutamento del secondo scaglione di unita',
indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
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