Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 1. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 4. L'amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 5. La graduatoria ha validita' sino alla pubblicazione della graduatoria relativa al reclutamento del secondo scaglione di unita', indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.