Art. 12 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito,
sulla base del punteggio  totale  risultante  dalla  valutazione  dei
titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e  la
trasmette al segretario generale per la giustizia amministrativa  per
la relativa approvazione. 
    2. Qualora una  graduatoria  risultasse  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso in un Ufficio  giudiziario,  l'amministrazione
potra' coprire i  posti  non  assegnati  mediante  scorrimento  delle
graduatorie dei candidati risultati  idonei,  non  vincitori,  in  un
altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a
partire da quelle con maggior numero di idonei e,  in  caso  di  pari
numero di idonei, seguendo  l'ordine  degli  Uffici  giudiziari  come
indicati all'art. 1, comma 2, del presente bando. 
    3. Con  apposito  provvedimento  del  segretario  generale  della
giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna
sede,  dichiarati  i  vincitori  del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione all'impiego. Il decreto del  segretario  generale  della
giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home  page  del  sito
internet     istituzionale     della     giustizia     amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it).