Art. 15 
 
                        Trattamento economico 
 
    1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio  e  ad
ogni istituto contrattuale, in  quanto  applicabile,  gli  assistenti
addetti all'Ufficio per il  processo  sono  equiparati  all'Area  II,
posizione economica F2. Al  personale  assunto  non  spetta  la  voce
accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. 
    2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato  e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di  cui  all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori  della
dotazione organica del personale amministrativo  e  delle  assunzioni
gia' programmate.