Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti 1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per il profilo di assistente informatico (cod. concorso «GA400»), sono quelli di seguito indicati: diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. 2. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare coloro che possiedono i seguenti titoli: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. L-08 - Ingegneria dell'informazione; ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; iv. L-35 - Scienze matematiche; v. L-41 - Scienze statistiche; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: vi. LM-17 - Fisica; vii. LM-18 - Informatica; viii. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; ix. LM-29 - Ingegneria elettronica; x. LM-31 - Ingegneria gestionale; xi. LM-32 - Ingegneria informatica; xii. LM-40 - Matematica; xiii. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; xiv. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; xv. LM-66 - Sicurezza informatica; xvi. LM-82 - Scienze statistiche; xvii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; xviii. LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione o in data science; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. 3. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione. 4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con provvedimento motivato. 5. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 6. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.