Art. 3 
 
Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine  per  il  possesso
                            dei requisiti 
 
    1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per il
profilo di  assistente  informatico  (cod.  concorso  «GA400»),  sono
quelli di seguito indicati: 
      diploma  di  istituto  tecnico  settore  tecnologico  o   liceo
scientifico  a  indirizzo  informatico  o  scienze  applicate  oppure
diploma  di  perito  industriale  a  indirizzo   informatico   oppure
ragioniere programmatore. 
    2. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione  secondaria
di secondo  grado  con  l'indirizzo  richiesto,  possono  partecipare
coloro che possiedono i seguenti titoli: 
      laurea di primo livello secondo la classificazione  di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
        i. L-08 - Ingegneria dell'informazione; 
        ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; 
        iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; 
        iv. L-35 - Scienze matematiche; 
        v. L-41 - Scienze statistiche; 
      laurea magistrale di cui al decreto  ministeriale  n.  270  del
2004: 
        vi. LM-17 - Fisica; 
        vii. LM-18 - Informatica; 
        viii. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; 
        ix. LM-29 - Ingegneria elettronica; 
        x. LM-31 - Ingegneria gestionale; 
        xi. LM-32 - Ingegneria informatica; 
        xii. LM-40 - Matematica; 
        xiii. LM-43 -  Metodologie  informatiche  per  le  discipline
umanistiche; 
        xiv. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; 
        xv. LM-66 - Sicurezza informatica; 
        xvi. LM-82 - Scienze statistiche; 
        xvii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 
        xviii.  LM-91  -  Tecniche   e   metodi   per   la   societa'
dell'informazione o in data science; 
      diploma di laurea (DL),  ovvero  laurea  specialistica  (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del  decreto-legge  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  7  ottobre  2009,  n.  233,
nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a  dette  lauree  in
base alla normativa vigente. 
    3. I titoli di  studio  indicati  nel  presente  articolo  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  stabilito  dal
successivo  art.  4   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione
puo' disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  del  candidato  con
provvedimento motivato. 
    5. I candidati sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura  con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    6. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di  titoli
di  studio  equipollenti  a  quelli  richiesti,  a   condizione   che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza  del  termine
per la proposizione delle domande di partecipazione.