Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante. 4. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento della stessa.