Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
sulla base dei titoli  dichiarati  dai  candidati  nella  domanda  di
partecipazione  e  alla  stessa  allegati.  Non  saranno   presi   in
considerazione  titoli  dichiarati  e  non   allegati   o   pervenuti
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione  della
domanda. 
    2. I titoli di cui il candidato richiede  la  valutazione  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei  titoli  oggetto
di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve  previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i  punteggi  massimi  attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti  nelle  categorie  specificate,
per ciascun profilo,  nell'Allegato  1  al  presente  bando,  che  ne
costituisce parte integrante. 
    4. Con avviso pubblicato sul sito  internet  istituzionale  della
giustizia  amministrativa  (www.giustizia-amministrativa.it),   nella
sezione amministrazione trasparente,  saranno  indicati  i  candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo  di  svolgimento
della stessa.