Art. 17 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera e) predispone le graduatorie finali di merito,  distinte  per
parti, per strumento e per l'archivista. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c)
ed e). 
    3. Il punto di merito finale per la formazione delle  graduatorie
e' dato dalla somma della  media  dei  punti  riportati  nelle  prove
d'esame, di  cui  all'art.  14,  ed  il  punteggio  attribuito  nella
valutazione dei titoli. 
    4. Ai titoli posseduti  da  ciascun  candidato  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a venti di cui: 
      a) sino ad un massimo di punti otto, per  i  titoli  accademici
(diplomi conseguiti presso  un  conservatorio  statale  o  presso  un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); 
      b) sino ad un massimo di punti quattro, per i titoli  didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); 
      c) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli professionali
(attivita' e incarichi svolti). 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale della  banda  musicale,  costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di  merito  finale,
l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza. 
    6. In caso di parita' di punteggio riportato dai  candidati  gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e,  in  caso  di  parita'  di  grado,  al  piu'
anziano. 
    7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni, dal disposto di cui all'art. 73, comma  14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto
2013, n. 98 e quelle di cui all'art.  2,  comma  9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    9. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 11 e  13,  nell'ambito  del  primo  analogo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora  idonee,  inserite  secondo  l'ordine  di  punteggio
conseguito  nella  graduatoria  finale  di  merito   della   presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti
economici della nomina saranno riconosciuti, in  ogni  caso,  con  la
stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti  al  corso  di
istruzione effettivamente frequentato. 
    10. Con determinazione del Comandante generale della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultano  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    11. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.