Art. 17 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) predispone le graduatorie finali di merito, distinte per parti, per strumento e per l'archivista. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c) ed e). 3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame, di cui all'art. 14, ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti di cui: a) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); b) sino ad un massimo di punti quattro, per i titoli didattici (incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); c) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli professionali (attivita' e incarichi svolti). 5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza. 6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. 7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 9. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 11 e 13, nell'ambito del primo analogo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di istruzione effettivamente frequentato. 10. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso. 11. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.