Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 
        1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza  del
termine di presentazione  della  domanda  di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, comma 1; 
        2) inderogabilmente compilata  entro  il  trentesimo  giorno,
revisionata e perfezionata - con  la  firma  per  presa  visione  del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione; 
      b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  numero  2),
riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art.  3,  comma
1; 
      c)   i   Comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento  eventuali  situazioni  che
possano  comportare  la  perdita  di  uno  dei  prescritti  requisiti
previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare»  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del  Comandante
generale e successive modificazioni e integrazioni, devono: 
      a) redigere o a  far  redigere  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini
di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) parificare  i  relativi  D.U.M.,  inderogabilmente  entro  i
termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo  le  modalita'
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»; 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  Centro  di  reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui
all'art. 13, il Centro di reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. E' altresi' onere degli  aspiranti  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, consegnare in tale sede
i documenti in carta semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o  piu'
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 17
del bando, anche se non  indicati  nella  domanda  di  partecipazione
purche' posseduti alla data di scadenza del termine di  presentazione
della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo'  essere
inviata, entro la data di effettivo sostenimento  degli  accertamenti
psico-fisici,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in  presenza  della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    I concorrenti gia' ispettori del  Corpo  devono  presentare  tale
documentazione entro il  termine  stabilito  e  comunicato  loro  dal
Centro di reclutamento. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo    sostenimento     degli     accertamenti     psico-fisici
l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati  oltre  la  data  di  effettivo  svolgimento  degli
accertamenti psico-fisici. 
    5.  La  documentazione   attinente   il   possesso   dei   titoli
maggiorativi di cui all'art. 17 del bando: 
      a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente  presso
il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia  e
la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; 
      b)  se  riferita  alle  attivita'   didattiche   e   a   quelle
professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche),
deve riportare l'ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la
durata e la tipologia di incarico. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    7. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.