Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1; 2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione; b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1; c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso. 2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante generale e successive modificazioni e integrazioni, devono: a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»; e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 13, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 17 del bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento degli accertamenti psico-fisici, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di reclutamento. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento degli accertamenti psico-fisici l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento degli accertamenti psico-fisici. 5. La documentazione attinente il possesso dei titoli maggiorativi di cui all'art. 17 del bando: a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; b) se riferita alle attivita' didattiche e a quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche), deve riportare l'ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la durata e la tipologia di incarico. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.