Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  in  seconda,  e'  presieduta  da  un
ufficiale  generale  del  Corpo  ed  e'  ripartita   nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da almeno sei ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli  e  le  prove
d'esame, composta da: 
        1) l'ufficiale maestro direttore della banda  musicale  della
Guardia di  finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia
di finanza, membro; 
        2) un professore di conservatorio di  Stato  diplomato  nello
strumento per il quale e' bandito il  concorso  o  strumento  affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, per i concorsi per esecutori membro; 
        3)  un  funzionario  civile  appartenente   al   profilo   di
«bibliotecario» (area funzionale c), per il concorso per  archivista,
membro; 
        4) un ufficiale della Guardia di  finanza,  segretario  senza
voto; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.