Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo ed e' ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, composta da: 1) l'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, membro; 2) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, per i concorsi per esecutori membro; 3) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (area funzionale c), per il concorso per archivista, membro; 4) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.