Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella  prova  scritta  e  nella
prova orale. 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. 
    Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base  delle
graduatorie di merito; 
    qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo,  viene
data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui  all'art.  1  entro  due  anni
dalla rispettiva data di approvazione. 
    Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate  sul  sito
internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione ha valore di notifica
a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i
nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non  utile
all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso  di  utilizzo  delle
graduatorie, ai sensi del comma precedente.