Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio  2022,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
di Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto
nell'avviso di cui al precedente art. 9, comma  10.  La  convocazione
nei  confronti  dei  concorrenti  idonei  sara'  effettuata  con   le
modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    L'ordine      di      effettuazione      degli       accertamenti
fisio-psico-attitudinali sara' stabilito dal personale del Centro  di
selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito  e  comunicato  ai
candidati nella giornata di effettuazione degli stessi. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro
muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere  validita'  annuale  con  scadenza  non  anteriore  al  31
dicembre  2022)   attestante   l'idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella  B  del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982,  rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero a struttura  sanitaria  pubblica  o  privata  accreditata  con
il Servizio sanitario nazionale e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
presentazione  di  tale  certificato  determinera'  l'esclusione  dal
concorso; 
      b) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato  della  ricerca  dei  markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La  mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      d)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
da non  oltre  giorni  sessanta  dalla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
da non  oltre  giorni  sessanta  dalla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni.  La
mancata presentazione di tale referto  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      f) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone  in
accordo con  il  provvedimento  Stato-regioni  del  30  ottobre  2007
integrato con il  provvedimento  del  18  settembre  2008.  Il  CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo; 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai  corsi  -  dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle
vaccinazioni effettuate. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con  il  Servizio  sanitario  nazionale  entro  i  giorni
sessanta  precedenti   la   data   di   presentazione.   La   mancata
presentazione di detto certificato  determinera'  l'esclusione  della
concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni precedenti la data  di  presentazione
alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 12, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 12, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2  e  3
del presente articolo  dovra'  essere  consegnata  al  personale  del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale. La mancata presentazione anche  di  uno  solo  dei  suddetti
documenti sanitari determinera' l'esclusione del  concorrente,  fatta
eccezione per l'esame radiografico, - per il  personale  femminile  -
del test di gravidanza. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia  per  quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo  l'andamento  di
tali prove, ridurre  le  cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte  dei  concorrenti.
Inoltre  il  medesimo  allegato  C  contiene  disposizioni  circa   i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
per  le  due  categorie  di  concorrenti,  determinera'  giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  secondo  quanto
previsto nei commi precedenti, redigendo o  completando  il  relativo
verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente  indicato  nel  gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio,  che  in  ogni
caso  non  potra'  superare  complessivamente  i  7,5  punti,   sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16. 
    7. I concorrenti con patologia che ha determinato  la  permanente
non idoneita', in modo parziale, al servizio militare  incondizionato
a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di  servizio,  sono
giudicati d'ufficio idonei alle prove di efficienza fisica e ad  essi
e' assegnato il punteggio minimo stabilito per il  superamento  delle
prove.